LA LEGGE ED IL NUDO-NATURISMO
Oggi
chi pratica il naturismo e si mette integralmente nudo in un luogo
isolato, appartato, conosciuto o riservato con persone consenzienti, a
nostro giudizio (e non solo nostro) non viola la legge italiana.
Alcuni motivi:
1) non si può applicare l'art. 726
del c. p. (atti contrari alla pubblica decenza) perché il naturista
"sta" nudo e trovandosi in uno "stato" non compie alcun "atto" ed è
agli "atti" che l'articolo 726 si riferisce;
2) il legislatore non dice cosa si
può o non si può mostrare del proprio corpo e quello. che non è
espressamente vietato dalla legge è ammesso. Già la sentenza della
Corte costituzionale del marzo 1988 affermò che per essere condannati
occorre che la legge sia chiara al cittadino.
Spetta ai cittadini stabilire
quando c'è violazione all'art.726 del c. p. perchè il legislatore ha
lasciato a loro questa facoltà. Quindi oggi, il cosiddetto "comune
senso del pudore", stando a tantissime manifestazioni della vita
sociale accetta il nudo anche se non è educativo come, invece, è quello
naturista. E lo vediamo in abbondanza dai mass media: televisione e
stampa in grande abbondanza e gratuità.. Il nudo del naturista se fosse
conosciuto nella sua vera ottica sarebbe sicuramente accettato da tutta
la pubblica opinione civile.
3) stando alle statistiche la
niaggioranza degli italiani è favorevole al nudo integrale già da
tantissimi anni: il sostituto procuratore di Milano Nicola Cerrato alla
fine degli anni 70 propose un test alla MAKNO nel quale risultò che
solamente il 39% degli italiani vedeva il "pudore" come l'imbarazzo nel
mostrarsi nudi, tre statistiche a favore pure della DOXA (1983,1989 e
1995) ed anche in un sondaggio di RETE 4 del 30-09-93 gli intervistati
risposero No col 57.5 alla domanda "Il nudo offende?";
4) esistono numerosi precedenti di assoluzioni ai naturisti denunciati dalla Forza pubblica, ne cito alcuni:
- a Milano,
negl'inni 70, il turista messicano Fernando Perez sorpreso nudo a
passeggiare per la città in una notte d'agosto fu assolto dal pretore
Francesco Dettori con la motivazione che il nudo sta diventando un
fatto di costume e che non è più raro osservare su spiagge più o meno
appartate persone nude o seminude senza che gli astanti reagiscono
negativamente ecc.~ ecc.
- a Trieste il pretore Corrado Bidoli assolse una ragazza sorpresa nuda in una pineta perché il fatto non costituisce reato,
- a Bolzano il
giudice Vincenzo Luzi assolse due turisti con formula piena spiegando
nella sentenza "solo una persona dagli istinti lascivi può lasciarsi
turbare dalla visione di due giovani uomo e donna- in costume
rigorosamente adamitico: il nudo esposto in modo naturale non è reato,
- La Spezia
il giudice Giorgio Giaccardi ha assolto due ragazze sorprese nude e
denunciate dai carabinieri perché non c'è stata offesa al sentimento
del pudore,
- a Roma il
pretore Mario Giarrusco assolse tre persone sorprese nude sulla
spiaggia della litoranea Ostia Lido Torvajanica con la motivazione "L'
esposizione del corpo nudo su una spiaggia quando viene effettuata
senza esibizioni, senza platealità e senza scopi provocatori ma con
naturalezza e riservatezza non offende il senso collettivo della
costumanza e del decoro secondo l'evoluzione raggiunta nell'attuale
momento storico;
- ad Alghero il
pretore Franco Fiandanese assolse una coppia di romani che prendevano
il sole nudi sulla spiaggia perché il fatto in sé non scandalizza e
perciò non può costituire reato,
- a La Spezia il pretore Michele Marchesello assolse sette nudisti sorpresi dai carabinieri sulla spiaggia di Corniglia, nelle Cinque Terre,
- a Rho (MI)
il pretore Giampaolo Marra assolse quattro giovani pescati senza
indumenti nel Ticino con la motivazione "Il grado di civiltà non si
misura dalla lunghezza dei vestiti.",
- a Grosseto il pretore Vittorio Peronaci assolse una trentina di persone fermate nude perché il fatto non costituisce reato,
- a Cagliari
il giudice Crispo assolse un nudista in compagnia della moglie perché
la nudità integrale in atteggiamento composto e naturale era esercitato
in una pubblica spiaggia isolata di difficile accesso,
- ad Ancona
il giudice Perucci assolse alcuni naturisti con la motivazione che non
integra gli estremi del reato di "atti contrari alla pubblica decenza"
il comportamento di bagnanti che si intrattengono in una pubblica
spiaggia isolata in condizioni di integrale o parziale nudità,
- a La Spezia
il pretore Giulio Cippolletta (e siamo arrivati al 1995) assolse due
naturisti sorpresi nudi sulla nota spiaggia di Guvano e denunciati dai
carabinieri addirittura per il reato di "atti osceni in luogo pubblico"
poi subito derubricato in "atti contrari alla pubblica decenza",
affermando, fra l'altro, che l'assoluzione si pone in linea con
l'attuale impostazione dei rapporti sociali di libera esplicazione
della personalità, nel paritario rispetto dell'altrui diritto,
- a Ravenna il
pretore Donatella Di Fiore il 20/12/95 assolse, perché "i1 fatto non
sussiste", due naturisti: il Presidente ed un iscritto alla nostra
Associazione, che prendevano il sole completamente nudi sulla notissima
spiaggia di Lido di Dante. Erano stati denunciati dai carabinieri
assieme ad altri 40 naturisti che non accettarono il dibattimento.
- a La Spezia
il 10 ottobre 2000, nel procedimento contro un naturista sorpreso nudo
nella nota spiaggia di Guvano (Corniglia), il Dott. Brusacà ha
pronunciato sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Nella
motivazione si afferma, tra l'altro, che "E' un dato acquisito il
ritenere l'esistenza di una evoluzione del costume che si traduce nella
tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più
generale pratica del naturismo.
- La CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza n. 1765/2000
, in
cui ha annullato la condanna per atti osceni inflitta dalla Corte
d'appello di Milano ad un uomo che, per fare dispetto alla vicina di
casa, aveva finto di sbrigare un bisogno fisiologico nella concimaia
per poi esibire l'organo genitale, nella motivazione la Corte ha, fra
l'altro, così affermato "la nudità dei genitali può assumere un diverso
rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è
concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando
esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può
semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza,
quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o
addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un
contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o
di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per
es. di tipo naturista o salutista)."
- La CASSAZIONE (sezione
terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza n. 3557/2000, pur
annullando la precedente sentenza di assoluzione del Giudice del
Tribunale di Massa nei confronti dell'imputato H.R.H. che si era messo
nudo in una spiaggia tradizionale, nella motivazione ha affermato, tra
l'altro, che non può essere considerato indecente la nudità integrale
di un nudista in una spiaggia riservata o da essi solitamente
frequentata.
5) a Livorno il 13/05/94 il
Giudice per le indagini preliminari ha decretato l'archiviazione del
procedimento nei confronti di 25 naturisti che prendevano il sole nudi
in un tratto di spiaggia del comune di San Vincenzo con la motivazione
che il fatto non è previsto dalla legge come reato. La richiesta di
archiviazione era stata chiesta dal Pubblico Ministero, mentre la
denuncia era stata fatta dai carabinieri della stazione di San Vincenzo.
6) i naturisti, come tutti gli
altri cittadini, hanno diritto alla libertà di esistere ed a non essere
discriminati così com'è in tutti i paesi civili: non si può andare
contro i dettami della nostra Costituzione, agli accordi ed ai trattati
internazionali firmati dal nostro Paese che sanciscono questo diritto'
Il naturismo andrebbe solamente riconosciuto e regolamentato per
evitare abusi dai pro e dai contrari perché la libertà di una persona
finisce quando inizia quella del prossimo. L'ANER è stato il promotore
della Proposta di legge presentata la prima volta dall'On. Sauro
Turroni il 19 ottobre 1993 e che, da anni sottoscritta da 106 deputati,
difficilmente riuscirà ad essere approvata in questa legislatura;
7) la Costituzione dice anche che
lo Stato tutela la salute dei cittadini, (art. 32) quindi non può
condannare la pratica nudista per il fatto che essa, come tutte le
pratiche naturiste, ha come obiettivo primario la cura e la difesa
della salute fisica e psichica.
Marzo 2001