LA  LEGGE  ED  IL  NUDO-NATURISMO

Oggi chi pratica il naturismo e si mette integralmente nudo in un luogo isolato, appartato, conosciuto o riservato con persone consenzienti, a mio giudizio (e non solo mio) non viola la legge italiana.

Alcuni motivi:

1) non si può applicare l'art. 726 del c. p. (atti contrari alla pubblica decenza) perché il naturista "sta" nudo e trovandosi in uno "stato" non compie alcun "atto" ed è agli "atti" che l'articolo 726 si riferisce;

2) il legislatore non dice cosa si può o non si può mostrare del proprio corpo e quello. che non è espressamente vietato dalla legge è ammesso. Già la sentenza della Corte costituzionale del marzo 1988 affermò che per essere condannati occorre che la legge sia chiara al cittadino.

Spetta ai cittadini stabilire quando c'è violazione all'art.726 del c. p. perchè il legislatore ha lasciato a loro questa facoltà. Quindi oggi, il cosiddetto "comune senso del pudore", stando a tantissime manifestazioni della vita sociale accetta il nudo anche se non è educativo come, invece, è quello naturista. E lo vediamo in abbondanza dai mass media: televisione,internet e stampa in grande abbondanza e gratuità.. Il nudo del naturista se fosse conosciuto nella sua vera ottica sarebbe sicuramente accettato da tutta la pubblica opinione civile.

3) stando alle statistiche la maggioranza degli italiani è favorevole al nudo integrale già da tantissimi anni: il sostituto procuratore di Milano Nicola Cerrato alla fine degli anni 70 propose un test alla MAKNO nel quale risultò che solamente il 39% degli italiani vedeva il "pudore" come l'imbarazzo nel mostrarsi nudi, tre statistiche a favore pure della DOXA (1983,1989 e 1995) ed anche in un sondaggio di RETE 4 del 30-09-93 gli intervistati risposero No col 57.5 alla domanda "Il nudo offende?";

4) esistono numerosi precedenti di assoluzioni ai naturisti denunciati dalla Forza pubblica e rarissime condanne, ne cito alcuni:

la CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza n. 1765/2000, in cui annullò la condanna per "atti osceni" inflitta dalla Corte d'appello di Milano ad un uomo che, per fare dispetto alla vicina di casa, aveva finto di sbrigare un bisogno fisiologico nella concimaia per poi esibire l'organo genitale. Nella motivazione la Corte, fra l'altro, così affermò "la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)."

la CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza n. 3557/2000, pur annullando la precedente sentenza di assoluzione del Giudice del Tribunale di Massa nei confronti dell'imputato H.R.H. che si era messo nudo in una spiaggia tradizionale, nella motivazione  affermò, tra l'altro, che non può essere considerato indecente la nudità integrale di un nudista in una spiaggia riservata o da essi solitamente frequentata.

5) a Livorno il 13/05/94 il Giudice per le indagini preliminari decretò l'archiviazione del procedimento nei confronti di 25 naturisti che prendevano il sole nudi in un tratto di spiaggia del comune di San Vincenzo con la motivazione che il fatto non è previsto dalla legge come reato. La richiesta di archiviazione era stata chiesta dal Pubblico Ministero, mentre la denuncia era stata fatta dai carabinieri della stazione di San Vincenzo.

6) a Ravenna il 24 giugno 2004 il presidente dell'ANER sino al 2001 Fidenzio Laghi denunciato per il presunto reato previsto dall'art.726 del c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza) per essersi esposto nudo sulla spiaggia della Bassona alcuni metri prima dell'area nord riservata al naturismo dall'ordinanza comunale, ha chiuso la questione con una"archiviazione dell'accusa";

7) I naturisti, come tutti gli altri cittadini, hanno diritto alla libertà di esistere ed a non essere discriminati così, e com'è in tutti i paesi civili, non si può andare contro i dettami della Costituzione, agli accordi ed ai trattati internazionali firmati dal nostro Paese che sanciscono questo diritto, Il naturismo andrebbe solamente riconosciuto e regolamentato per fare chiarezza completa ed evitare abusi dai pro e dai contrari perché la libertà di una persona finisce quando inizia quella del prossimo. L'ANER fu il promotore della Proposta di legge presentata la prima volta dall'On. Sauro Turroni il 19 ottobre 1993 e che poi fu sottoscritta da 106 deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari. Purtroppo non riuscì ad andare oltre alla discussione, senza essere ultimata, in Commissione Affari sociali,nell'anno 2001 .
L'articolo principale che si dovrebbe inserire in una necessaria legge italiana sulla " Regolamentazione della pratica naturista " dovrebbe così recitare:
" All'entrata in vigore della presente legge tutte le spiagge marine, lacustri o fluviali, di proprietà del demanio o di enti pubblici sono considerate clothing optional (abbigliamento facoltativo) con la possibilità per le amministrazioni comunali di poter riservare esclusivamente sino ad un massimo dell'80% della superficie di dette aree, alle varie categorie di persone naturiste o non naturiste (tessili).


Le amministrazioni comunali possono, inoltre, destinare ai naturisti o ad altre categorie di persone, boschi ed altri ambienti naturali. Le aree conosciute da anni come notoriamente frequentate dai naturisti continueranno ad essere naturiste e potranno essere sostituite con altre di superficie non inferiore in certi casi di provato interesse generale." 

 

TESTI INTEGRALI DI ALCUNE SENTENZE. ECC..

  1. Sentenza n.15/95 del Pretore di La Spezia Dott. Cipolletta (clicca pagine *1***2***3***4*);
  2. Sentenza n. 1086/95 del Pretore di Ravenna Dott.ssa Donatella Di Fiore (clicca pagine*1****2***3***4***5***6***7*);
  3. Sentenza n 20564 del 10-10-2000 emessa dal Tribunale di La Spezia dal Dott. Brusacà (clicca pagine *1***2***3*);
  4. Sentenza n.1765/2000 emessa dalla CASSAZIONE:Presidente Dott. Papadia, Relatore Dott.Onorato. (clicca qui).
  5. Sentenza n.3557/2000 emessa dalla CASSAZIONE:Presidente Dott. Papadia, Relatore Dott.Grillo. (clicca qui).
  6. Decreto di archiviazione del G.I.P. di Livorno emesso il 13 maggio 94 e Comunicazione di notifica di reato da parte della Stazione dei Carabinieri di S. Vincenzo (clicca *1***2***3*).

aprile 2012